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L’Equity-based crowdfunding

L’Equity-based crowdfunding

L’equity crowdfunding (o equity-based crowdfunding) è uno dei quattro modelli di Crowdfunding esistenti, il suo sviluppo è stato favorito, dopo la crisi finanziaria del 2008, dalla crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese. Il modello Equity prevede che il finanziamento avvenga sotto forma di capitale di rischio: i finanziatori ottengono in cambio di quote di partecipazione della società con diritti di tipo patrimoniale e amministrativo. Dunque, a fronte di un investimento anche di modesta entità, l’azienda oggetto della campagna di raccolta di capitali riconosce all’investitore un titolo di partecipazione della società stessa. In altre parole, si tratta di un classico finanziamento da parte di soggetti che investono il loro denaro nel capitale proprio di una società, ovvero acquistano parte delle sue azioni o delle sue quote. Vi sono, però, due differenze sostanziali con i finanziamenti “tipo”. La prima è che il meccanismo è estremamente più semplice rispetto ai mercati regolamentati e non regolamentati delle borse valori. In secondo luogo, la procedura ha dei costi che sono molto più contenuti. Infatti, in genere, i gestori delle piattaforme chiedono una percentuale (4-7%) sul capitale raccolto.

Il ricorso all’equity crowdfunding richiede una serie di valutazioni per le società che optano per questo tipo di finanziamento:

  • È fondamentale definire accuratamente i termini dell’operazione, indicando chiaramente la quota di capitale offerta al pubblico (ossia alla ‘folla’ di Internet) ed il relativo prezzo;
  • È indispensabile individuare quali potranno essere costi dell’operazione – in genere sono legati alle commissioni della piattaforma scelta, ai costi legali ed amministrativi per la realizzazione della campagna e ad eventuali consulenze esterne per l’operazione;
  • È necessaria e propedeutica la stesura di un chiaro business plan e delle relative proiezioni finanziarie;
  • È altresì basilare indicare i diritti degli investitori dal momento che, in base al loro apporto economico, potrebbero variare ed è, quindi, importante che la società definisca con cautela le tipologie di quote/azioni che offrirà al pubblico e la connessa partecipazione di controllo che terrà per sé.

L’Italia è stata il primo paese a normare questa tipologia di Crowdfunding e nel giugno 2013 Consob ha emanato un apposito regolamento che consente di gestire piattaforme di Equity Crowdfunding previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza. Con l’aggiornamento del regolamento, pubblicato da Consob nel gennaio 2018, le piattaforme autorizzate possono pubblicare campagne di raccolta di capitale di tutte le società offerenti qualificate come Piccole e Medie Imprese.

Nello specifico, la disciplina relativa al crowdfunding è contenuta nel Tuf e nel Regolamento adottato ai sensi degli articoli 50-quinques e 100-ter. Dalla cui lettura combinata otteniamo i seguenti limiti. Le operazioni di equity crowdfunding:

  • Possono essere effettuate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob;
  • Non possono superare l’importo di 5 milioni di euro;
  • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio;
  • Devono essere sottoscritte per almeno il 5% del loro ammontare da parte di un investitore professionale, una fondazione bancaria o un incubatore di start-up innovative. Tali operatori fungono da garanzia per tutti gli operatori retail non professionali;
  • Devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi nella situazione della start up o delle condizioni dell’offerta.

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