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Gestori di diritto e autorizzati

Gestori di diritto e autorizzati

Il Registro dei gestori di portali on-line per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali tramite portali on-line e i provvedimenti che integrano o modificano le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel Bollettino della Consob, istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006. Il Registro è previsto dall’art. 50-quinquies del d.lgs.n. 58/1998 e contiene:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592.
  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.

I gestori ‘autorizzati’, vale a dire dalle società nate appositamente per la gestione di portali equity-based (e che non sono né banche, né imprese di investimento né rientrano in alcuna delle categorie di gestori di diritto), le quali vengono iscritte nella sezione ordinaria del registro Consob.
gestori autorizzati godono dell’esenzione dell’applicazione della direttiva MiFID, ma devono rispettare requisiti più stringenti, come il divieto di detenere somme di denaro e l’obbligo di trasmettere gli ordini ad un soggetto terzo che riceve e perfeziona tali ordini (come, ad esempio, banche, SIM, imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori).  Dunque, ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano i propri investimenti; ma, a differenza dei gestori di diritto, i gestori iscritti non possono detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori, né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. Inoltre, i gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.  Ne deriva che, il ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della presente sezione di investor education. Una particolare tutela è rivolta nei confronti degli investitori retail (cioè quelli diversi da banche, SIM, compagnie di assicurazione, etc.) i quali devono completare un vero e proprio “percorso di investimento consapevole”: per accedere alla sezione del portale n cui è possibile aderire alle offerte devono infatti aver compilato un apposito questionario on-line da cui risulti che hanno preso visione delle informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i rischi dell’investimento in start-up innovative. Se l’investitore retail non supera il percorso il gestore non può consentire che questi aderisca alle offerte presenti sul portale.

Sono invece gestori di diritto’,  le banche, le imprese di investimento, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), le imprese di investimento UE, le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, le società di gestione UE, i GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), i GEFIA non UE, i gestori di EuVECA (‘European Venture Capital Funds’, ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) ed i gestori di EuSEF (‘European Social Entrepreneurship Funds’, ossia Fondi Europei per l’Imprenditoria Sociale), limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale; questi soggetti non hanno bisogno di un’autorizzazione particolare, ma vengono iscritti nella sezione speciale del registro Consob (Regolamento Consob n. 18592 del 2013).

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