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Il reward-based crowdfunding

Il reward-based crowdfunding

Il reward-based, o crowdfunding basato sui premi, è un tipo di finanziamento di piccole imprese in cui gli imprenditori sollecitano donazioni finanziarie da individui in cambio di un prodotto o servizio. Funziona così: Gli imprenditori descrivono il loro progetto o idea imprenditoriale e l’obiettivo della raccolta fondi su una piattaforma di crowdfunding. In cambio di donazioni, le aziende forniscono ricompense. Ad esempio, un designer di gioielli potrebbe premiare tutti coloro che contribuiscono con $ 100 con un braccialetto originale fatto a mano, o un inventore di tosaerba a energia solare potrebbe regalare un tosaerba ai contributori al livello di $ 1.000. Dunque, si tratta di un tipo di crowdfunding in cui si riceve una ricompensa, sulla base dell’importo che si è investito nella campagna che si sostiene e che, in genere, coincide con un prodotto o un servizio. Spesso la ricompensa diventa una pre-vendita e, dunque, si parla di pre-selling crowdfunding; anche se, a differenza di una vera e propria vendita anticipata dei prodotti, i finanziatori, sovente, sono molto coinvolti nella determinazione delle caratteristiche del bene. Infatti, in genere, chi finanzia ha un ruolo determinante nello stabilire le caratteristiche del futuro prodotto/servizio. Tale modello può, dunque, consentire di avviare la produzione di un determinato prodotto/servizio che, in caso contrario, non avrebbe fondi necessari per la sua realizzazione. In aggiunta una campagna reward permette anche di capire se c’è una domanda per il proprio bene. Per queste ragioni, solitamente, il prezzo del prodotto/servizio offerto in campagne reward-based è più basso rispetto a quello al quale sarà poi venduto effettivamente sul mercato. Oltre a copie del prodotto/servizio, in questo modello di crowdfunding è altresì possibile riconoscere altri tipi di ‘ricompense’, come: collaborazioni o partecipazioni al progetto, esperienze creative o ricordi e riconoscimenti. Infatti, nel reward-based i premi non devono essere necessariamente sostanziali; alcune aziende offrono una semplice nota di ringraziamento scritta a mano.

Elemento su cui riflettere, è poi quello dell’imposizione fiscale e, in particolare, la sua disciplina dell’IVA all’interno del presente modello di finanziamento dal basso. Per esaminare la disciplina dell’IVA, l’Imposta sul Valore Aggiunto, nel reward crowdfunding è essenziale: fare riferimento alle linee guida, non vincolanti, dettate dalla Value Added Tax Commitee della Commissione Europa nel 20151 e ricordarsi le diverse modalità con cui tale forma di finanziamento dal basso può essere intesa all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. In tal senso si potranno verificare tre differenti casistiche principali:

a) Quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l’IVA;

b) Quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna reward-based hanno un valore simbolico, l’applicazione dell’IVA va valutata caso per caso; ma – in generale – andrebbe applicata a queste transazioni;

c) Quando il contributo dei sostenitori di una iniziativa di reward crowdfunding è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l’IVA non andrebbe applicata.

Nel primo caso vi è un soggetto (detto progettista) che, in qualità di persona fisica oppure di persona giuridica, lancia una campagna di crowdfunding, per raccogliere fondi online al fine di realizzare uno specifico progetto, andando ad offrire ad ogni sostenitore (anche detto backer), in cambio del relativo versamento di denaro effettuato, determinate ricompense non finanziarie, ovvero dei beni o dei servizi. Questa tipologia di transazioni richiede l’applicazione dell’IVA, posto – però – che vi sia un nesso diretto tra la fornitura dei prodotti o dei servizi ed il corrispettivo pagato e che il progettista stesso (persona fisica o giuridica) sia un soggetto passivo ai fini IVA. Questa forma di reward crowdfunding è una modalità di raccolta fondi online in cui, prima una moltitudine di persone (la ‘folla’, ‘crowd’, di Internet) sostiene con il proprio denaro la realizzazione di un bene (di un servizio), e, poi, proprio grazie ai soldi raccolti, il progettista potrà avviare la produzione del prodotto (la prestazione del servizio). A livello giuridico si è di fronte ad una compravendita futura che si perfeziona con la realizzazione del prodotto (l’erogazione del servizio), per la quale si emette fattura e si applica l’IVA, che diventerà esigibile nel momento in cui il progettista riceverà effettivamente i pagamenti dei backer. Inoltre l’importo che dovrà essere considerato imponibile ai fini IVA sarà quello totale raccolto e, dunque, inclusivo dell’eventuale commissione da pagarsi alla piattaforma sulla quale si è lanciata la campagna. A tal proposito, in questi casi in cui «la ricompensa è configurabile come prevendita di bene futuro […] si applicano tutte le leggi, la fiscalità e le regole dell’e-commerce. Tendenzialmente dovrebbe poi seguire anche uno scontrino fiscale o una fatturazione, che però è sempre in capo al progettista. Infatti, è il progettista che, in base alla sua figura giuridica, deve emettere una fattura oppure una ricevuta di donazione [in caso si tratti di donazioni e non (pre)vendite, dovendo altresì adempiere all’impegno dell’invio del reward».

A fine dicembre 2018, l’Agenzia dell’Entrate, con la propria risposta all’interpello n. 137 del 27 dicembre 20185, ha chiarito che il progettista «sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972» (nel caso in cui il progetto vada a buon fine) e «i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding reward-based, nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell’attività. Qualora non venga invece raggiunta entro il termine stabilito la soglia minima del finanziamento prevista, non assumerà alcuna rilevanza fiscale il finanziamento ricevuto e successivamente restituito ai contributori».

Nel secondo caso viene descritta una situazione più articolata in cui i sostenitori di un progetto vengono ricompensati dal progettista con beni o servizi di valore simbolico. In queste circostanze è importante valutare le situazioni caso per caso; tuttavia – a livello teorico e in linea con la Direttiva europea sull’imposta sul valore aggiunto – l’IVA andrebbe applicata a queste transazioni, indipendentemente dal fatto che – magari – l’equivalente prezzo di mercato del prodotto o del servizio offerto dal progettista (persona fisica o giuridica) risulti (anche molto) più basso.

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